La nuova finanziaria, Legge Bersani, ha stabilito che la surroga del mutuo o portabilità di un mutuo debba avvenire senza costi bancari per i clienti, nè per quanto riguarda le penali di estinzione anticipata nè per spese di perizia o altre voci. L’unico pagamento che può essere richiesto è quello delle spese notarili.
La surroga di un mutuo si articola in tre fasi e le regole da seguire sono state indicate dall’Abi alle banche fin dallo scorso anno, e prevedono sistemi di colloquio elettronico interbancario per accelerare la procedura. La surroga è ammessa anche nel caso in cui si tratti di un mutuo cartolarizzato.
Ecco cosa prevede il documento dell’Abi nel quale si ribadisce nero su bianco che “questa procedura di collaborazione interbancaria non permette di applicare al cliente alcun costo di qualsiasi natura.”
– Avvio della procedura: Il cliente richiede per iscritto alla nuova Banca di acquisire dalla banca originaria l’esatto importo del proprio debito residuo, concordando anche una possibile data per la formalizzazione dell’operazione. In caso di cointestazione del mutuo, la richiesta va presentata da tutti i soggetti interessati. La banca subentrante comunica alla banca originaria la data di formalizzazione dell’operazione e richiede alla stessa l’importo del debito residuo del cliente alla data della richiesta. Questa procedura va attuata anche nel caso in cui il mutuo sia stato oggetto di operazione di cartolarizzazione.
– Comunicazione dell’importo del debito residuo: La banca originaria comunica alla banca subentrante l’importo del debito residuo del cliente, di norma entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta, e conferma la data di formalizzazione dell’operazione. Analoga informazione è fornita contestualmente dalla banca originaria al cliente.
– Formalizzazione dell’operazione di portabilità del mutuo: La nuova Banca procede quindi al perfezionamento dell’operazione di portabilità del mutuo mediante stipula del contratto di mutuo e contestuale rilascio dalla banca originaria, contro pagamento di quanto ad essa dovuto, di apposita quietanza recante la dichiarazione del debitore circa la provenienza della somma impiegata per il pagamento. La banca subentrata provvede anche a richiedere l’annotazione del trasferimento a suo favore della garanzia ipotecaria già iscritta, in conseguenza della stipula del nuovo contratto.
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