In questa guida ti spiegheremo come fare per calcolare L’IMU e comprendere quanto bisogna pagare entro la scadenza del 16 dicembre (17 perché è un festivo). questa data è il termini ultimo per il versamento del saldo IMU e TASI.
Per fare il calcolo IMU 2018 è necessario, per prima cosa, avere a disposizione l’aliquota stabilita dal proprio Comune; se non le possiedi le puoi trovare tranquillamente pubblicate sul sito del MEF.
Al fine di calcolare il saldo è necessario applicare anche le aliquote deliberate per l’anno in corso, ricordando che i comuni sono obbligati a rispettare specifiche scadenze di approvazione e di pubblicazione delle delibere IMU e Tasi 2018.
La delibera deve essere approvata dallo stesso ente entro e non oltre il 31 marzo dell’anno di riferimento. La pubblicazione sul sito del Dipartimento delle Finanze dovrà avvenire, invece, entro il 28 ottobre dell’anno.

Pagamento IMU
- Che cos’è l’IMU (Imposta Municipale Unica)?
- Chi deve pagare l’IMU?
- Chi non deve pagare l’IMU?
- Calcolo IMU 2018: come fare?
- IMU 2018: istruzioni di calcolo
- Coefficienti catastali immobili
- Calcolo IMU 2018: esempio
- Calcolo IMU 2018: modalità di pagamento differenti
- Come si compila l’F24 per l’IMU?
- Pagamento IMU in ritardo: Ravvedimento operoso
- Ravvedimento sprint
- Ravvedimento breve
- Ravvedimento intermedio
- Ravvedimento Lungo
- Ravvedimento biennale
- Ravvedimento lunghissimo o ultra biennale
- Ravvedimento successivo a P.V.C.
- Ravvedimento trimestrale
- Calcolo degli interessi per ravvedimento operoso
- Esempio di calcolo degli interessi
Che cos’è l’IMU (Imposta Municipale Unica)?
Definiamo con il termine IMU, l’imposta municipale unica. Si tratta di una delle imposte più odiate dagli Italiani e che grava sugli immobili. Essa sostituisce la vecchia ICI.
L’IMU non è dovuta sulla prima casa, tranne che non sia catalogata come abitazioni di lusso. Per essere definita tale una abitazione deve ricadere in una delle seguenti categorie catastali:
- A1;
- A8;
- A9.
Chi deve pagare l’IMU?
Sono soggetti al versamento dell’IMU tutti i seguenti soggetti:
- Proprietari dell’immobile;
- Usufruttuari o anche soggetti che possiedono un altro diritto reale;
- Soggetti che sono titolari di immobili diversi dalla prima casa;
- Tutti coloro che sono proprietari di aree fabbricabili e terreni;
- Colui che in fase di separazione o di divorzio ha il diritto di abitazione nella casa coniugale;
- Conduttori (inquilini) di immobili anche nel caso di stipula di leasing immobiliare;
- Concessionari di aree demaniali.
Chi non deve pagare l’IMU?
- Il nudo proprietario;
- Tutti i soggetti che hanno solo e soltanto il diritto di abitazione principale e che non ricadono nella categoria catastale riportate come abitazione di lusso;
Per altro non sono soggetti all’ IMU tutte le seguenti categorie di immobili:
- Immobili di proprietà di persone anziane o disabili che sono ricoverate in modo permanente in istituti, tranne che la casa non sia concessa in affitto;
- Alloggi sociali;
- Gli immobili di cooperative edilizie;
- Tutti i terreni agricoli che sono definiti come:
- Montani;
- Semi-montani;
- Di proprietà di coltivatori e imprenditori agricoli professionali;
- Situati all’interno delle isole minori;
- Tutti i terreni che sono definiti a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale e che sono di proprietà collettiva, per altro indivisibile e inusucapibile;
- Unità immobiliari in possesso del personale di servizio permanente delle Forze armate o della Polizia, dei Vigili del fuoco e del personale della carriera prefettizia;
- Tutte le unità immobiliari che siano di proprietà di un cittadino italiano residente all’estero e che tale sia iscritto all’Aire, solo se già pensionato nel Paese dove risiede e solo nel caso in cui l’immobile non risulta né in affitto né in comodato d’uso.
Calcolo IMU 2018: come fare?
Al fine di effettuare il calcolo dell’IMU 2018 è necessario essere a conoscenza della rendita e della categoria catastale dell’immobile sottoposto a tassazione. Si deve, poi, anche conoscere l’aliquota fissata dal proprio Comune.
>>Puoi consultare le aliquote IMU e Tasi 2018 adatte al calcolo del saldo dell’imposta consultando il sito del MEF. Qui sono contenute tutte le delibere approvate e tutti i regolamenti dell’imposta per il proprio Comune di residenza.
In pratica, per calcolare l’importo IMU da pagare entro la scadenza del 17 dicembre 2018 si deve essere in possesso dei seguenti dati:
- la rendita catastale dell’immobile;
- le aliquote;
- categoria catastale dell’immobile;
- esenzioni, detrazioni (o agevolazioni varie) previste dal proprio Comune.
Al fine di calcolare l’IMU si deve applicare, alla base imponibile (determinata dal valore dell’immobile) l’aliquota stabilita dal proprio Comune.
IMU 2018: istruzioni di calcolo
Il primo passaggio da compiere è quello di calcolare la base imponibile IMU; in questo caso è necessario avere a propria disposizione la rendita catastale dell’immobile. Questa deve poi essere rivalutata del 5% (coefficiente stabilito per la tipologia dell’immobile).
Al fine di far questo si tenga presente anche che la formula da utilizzare è la seguente:
Rendita catastale x 1,05 (maggiorazione del 5%) x coefficiente catastale dell’immobile
Coefficienti catastali immobili
I coefficienti catastali utili al fine del calcolo IMU 2018 sono quelli riportati in tabella:
Tipologia immobile | Categoria catastale | Calcolo base imponibile |
Abitazione che tiene conto anche delle seguenti pertinenze: Garage, box, depositi, tettoie | A/1 A/2 A/3 A/4 A/5 A/6 A/7 A/8 A/9 C/2 C/6 C/7 | Rendita Catastale x 1,05 x 160 |
Uffici | A/10 | Rendita Catastale x 1,05 x 80 |
Negozi | C/1 | Rendita Catastale x 1,05 x 55 |
Tutti i laboratori artigianali, ma anche stabilimenti balneari e palestre | C/3 C/4 C/5 | Rendita Catastale x 1,05 x 140 |
Scuole, collegi, ospedali, caserme | B/1 B/2 B/3 B/4 B/5 B/6 B/7 B/8 | Rendita Catastale x 1,05 x 140 |
Capannoni industriali, fabbriche, alberghi, centri commerciali | D/1 D/2 D/3 D/4 D/6 D/7 D/8 D/9 D/10 |
Rendita Catastale x 1,05 x 60 |
Terreni agricoli | Rendita Dominicale x 1,25 x 135 | |
Terreni edificabili | Valore venale |
Alla base imponibile IMU che si ottiene si deve moltiplicare l’aliquota stabilita dal proprio Comune.
Calcolo IMU 2018: esempio
Per comprendere quanto detto fino a questo omento, facciamo un esempio. Supponiamo di essere un contribuente che possiede una seconda casa nel Comune di Roma.
Supponiamo anche che questa casa appartenga ad una categoria catastale A/3 e che quindi abbia una rendita catastale di euro 600,00.
Al fine di effettuare il calcolo IMU 2018 bisognerà procedere nella seguente modalità:
- rivalutazione del 5% della rendita catastale > 600*5% > 630,00 euro;
- applicazione del coefficiente catastale > 630,00*160 > 100.800;
- applicazione aliquota IMU > 100.800*10,6% > 1.068,48 euro.
Ora, dall’esempio effettuato è facile notare come effettuare il calcolo IMU 2018. L’importo complessivo dovuto è pari a 1.068,48 euro. sappiamo però che l’importo viene suddiviso in due rate pari al 50% dell’importo complessivo. In questo caso le scadenze IMU 2018 sono:
- 534,24 euro entro il 18 giugno 2018, scadenza acconto IMU;
- 534,24 euro entro il 17 dicembre 2018, scadenza saldo IMU.
Nel momento in cui si effettua il versamento del saldo IMU 2018 sarà necessario controllare anche se il Comune di residenza abbia pubblicato una nuova delibera (portando a conoscenza dei contribuenti la variazione dell’aliquota prevista) e quindi si può procedere con il ricalcolo dell’importo.
Attenzione poi ad un altro fattore; in sede di calcolo IMU 2018 si deve tener conto delle diverse agevolazioni, delle esenzioni e delle riduzioni previste dalla legge.
Un altro esempio di queste agevolazioni è:
- IMU dovuta per il 75% in quanto gli immobili sono locati con contratto a canone concordato;
- IMU ridotta del 50% in caso di comodato d’uso gratuito tra genitori e figli.
Calcolo IMU 2018: modalità di pagamento differenti
Lo abbiamo detto in precedenza; l’IMU 2018 si paga in 2 distinte scadenze:
IMU 2018 | Scadenza |
---|---|
acconto – prima rata | 18 giugno 2018 |
saldo – seconda rata | 17 dicembre 2018 |
Ricordiamo che le modalità di pagamento sono diverse.
Si può pagare l’IMU 2018 con il modello F24 ordinario o semplificato.
Nel caso di F24 Ordinario, è possibile utilizzare l’apposito codice tributo messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e seguendo le istruzioni di compilazione indicate.
Il modello F24 utilizzato per il pagamento dell’IMU potrà essere pagato presso un qualsiasi sportello bancario, postale o presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate Riscossione.
Il pagamento è possibile effettuarlo in contanti ma solo per importi non superiori a 2.999 euro.
Si precisa che tutti i titolari di partita IVA, possono optare per pagare l’IMU 2018 con modello F24 telematico (possibilità ammessa per tutte le categorie di contribuenti).
Se si effettua il pagamento con l’F24 si deve tenere presente che le modalità di pagamento previste sono le seguenti:
- Internet banking: servizio offerto da vari intermediari convenzionati con l’Agenzia delle Entrate come banche e Poste Italiane;
- Utilizzando i servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate come F24 Web o F24 Online;
- per via di intermediari abilitati come:
- Caf;
- professionisti;
- associazioni.
Sarà possibile infine effettuare il pagamento dell’IMU 2018 tramite bollettino, che deve essere compilato indicando:
- Importo da pagare;
- Codice relativo al comune;
- Numero di immobili per i quali si intende pagare la tassa;
- Se il versamento corrisponde al saldo o all’acconto.
Nel caso in cui si utilizzi il bollettino per il pagamento dell’IMU 2018, si ricorda che il numero di conto corrente da indicare è 1008857615.
Come si compila l’F24 per l’IMU?

Compilazione modello F24 – IMU e TASI
Al fine di effettuare il pagamento dell’IMU con o senza ravvedimento operoso, bisogna compilare il modello F24. In questo caso, si deve effettuare il pagamento nella sezione Imu ed altri tributi locali. Si devono per tanto utilizzare i seguenti codici tributo:
Codice tributo | Dettagli |
3912 | Abitazione principale e relative pertinenze (solo per i non esenti) |
3914 | Terreni Agricoli |
3916 | Aree Fabbricabili |
3918 | Altri fabbricati |
3930 | Fabbricati ad uso produttivo gruppo “D” incremento Comune |
3925 | Fabbricati ad uso produttivo gruppo “D” Stato |
Pagamento IMU in ritardo: Ravvedimento operoso
Solo nel caso in cui ti dimentichi di pagare l’IMU prima della scadenza, puoi optare per il pagamento della stessa con ritardo tramite ravvedimento operoso. Questo vuol dire effettuare il pagamento con sanzioni. Le sanzioni non sono previste in misura fissa, ma sono calcolate in percentuale, la quale aumenta all’aumentare dei giorni di ritardo.
Nel caso specifico, devi prendere in considerazione la possibilità di avvalerti di uno dei seguenti ravvedimenti.
Ravvedimento sprint
Esso prevede la possibilità di sanare la propria situazione con un versamento di quanto dovuto entro 14 giorni dalla scadenza.La sanzione da comminare è pari allo 0,1% giornaliera del valore dell’imposta.
Ravvedimento breve
Definito tale, è applicabile dal 15° al 30° giorno di ritardo e che prevede una sanzione fissa del 1,5% (in precedenza era 3%) dell’importo da versare.
Ravvedimento intermedio
Definito tale, è quel ravvedimento che viene applicabile a cavallo tra il 30° giorno di ritardo e il 90° giorno. Esso prevede una sanzione fissa del 1,67% dell’importo da versare.
Ravvedimento Lungo
Definito tale, si applica dopo il 90° giorno di ritardo, e che tiene in considerazione anche i termini di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione. Esso prevede una sanzione fissa del 3,75% dell’importo da versare.
Ravvedimento biennale
Definito tale quel ravvedimento che prende in considerazione il versamento dell’imposte dovute entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo e solo nel caso in cui non sia prevista, entro 2 anni dall’omissione. In questo caso, la sanzione applicabile è pari al 4,29%.
Ravvedimento lunghissimo o ultra biennale
Si deve tenere in considerazione il fatto che il ravvedimento prende in considerazione i versamenti eseguiti oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione.
In sostanza, si tratta di una sanzione e di un ravvedimento che nel caso in cui non è prevista dichiarazione periodica, si può effettuare il pagamento oltre 2 anni dall’omissione o dall’errore. La sanzione è pari al 5%.
Ravvedimento successivo a P.V.C.
E’ un particolare tipo di ravvedimento, che viene utilizzato solo nel caso in cui la regolarizzazione avviene dopo il processo verbale di constatazione (p.v.c.). In questo caso, si deve prendere in considerazione l’esclusione dei casi di mancata emissione di ricevuta fiscale, ddt, scontrini fiscali o di omessa installazione dei misuratori fiscali.
Ravvedimento trimestrale
Questo ultimo tipo di ravvedimento è applicabile per il versamento delle rate omesse dopo la prima e solo nel caso in cui si è trattato di:
- Accertamento con adesione;
- Concordato;
- Conciliazione;
- Avvisi bonari;
Per altro rimane ancora in vita la possibilità di utilizzare il ravvedimento sprint o breve se la regolarizzazione avviene in un termine più breve.
A tutti questi ravvedimenti operosi si aggiungono gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
Calcolo degli interessi per ravvedimento operoso
Come detto a seguito del versamento in ritardo, si devono considerare gli interessi da pagare. Diversamente non potrebbe considerarsi ravveduto. Quindi non basta saldare solo la sanzione, ma si deve anche necessariamente pagare gli interessi legali.
L’ammontare del tasso d’interesse legale varia di anno in anno.
La formula da prendere in considerazione è la seguente:
[(Imposta da pagare X tasso d’interesse legale) / 365] X numero dei giorni di ritardo.
Esempio di calcolo degli interessi
Supponiamo che si deve pagare 400 euro di IMU. Se consideriamo un ritardo di 14 giorni, allora il calcolo da effettuare sarà: [(400x 0,10%):365] x 14.
Questo vuol dire che si deve verserà 2 centesimi d’interessi (0,01534, arrotondato per eccesso).
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