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Imu e Tasi 2017: guida completa al pagamento acconto e saldo - BlogFinanza.com

Imu e Tasi 2017: guida completa al pagamento acconto e saldo

A Dicembre 2017 anche in termini economici gli Italiani si trovano a fare i conto con alcune imposte.

In particolare a gravare sul bilancio delle famiglie italiane vi è il saldo 2017 IMU e TASI.

In pratica si tratta del versamento ultimo in merito al saldo Imu e Tasi 2017.

In questa nostra guida /approfondimento, potrai trovare tutte le informazioni in merito che riguardano tutti i soggetti obbligati al saldo delle imposte.

Imu e Tasi 2017: guida completa al pagamento dei Tributi acconto e saldo

Imu e Tasi 2017: guida completa al pagamento dei Tributi acconto e saldo

In breve ti spiegheremo come calcolare le imposte, e anche quelle che sono le sanzioni se non anche gli gli interessi per il ritardo o omesso versamento.

Nota bene:

La scadenza IMU e TASI 2017 è fissata per lunedì 18 dicembre 2017

A questo punto, non ci resta che passare ad analizzare tutto quello che riguarda IMU e tasi 2017 con particolare attenzione all’approfondimento dei seguenti argomenti:

  1. Come funzionano queste imposte;
  2. Chi è obbligato a pagarle;
  3. Come si calcolano IMU e TASI;
  4. Come si calcola il saldo 2017 Imu e Tasi.

Ovviamente anche in questo caso, non possiamo non tenere in considerazione il pagamento in ritardo, e quindi potrai anche trovare tutte le info in merito al calcolo e alle sanzioni nonché agli interessi che si devono pagare attraverso l’utilizzo del nuovo ravvedimento operoso.

Che cos’è l’Imu 2017

Che cos’è l’Imu 2017

Che cos’è l’Imu 2017

Prima di tutto, però dobbiamo spiegarti cos’è l’IMU e perché sei obbligato al suo pagamento.

Definiamo con il termine Imu, l’imposta municipale unica.

In breve si tratta di una delle imposte più odiate dagli Italiani, e che riguarda l’imposta sugli immobili la quale sostituisce la vecchia Ici.

Avvertenze: Ad oggi l’Imu non è più dovuta sulla prima casa, tranne che non si tratta di una abitazioni di lusso.

Per essere definita tale una abitazione deve ricadere in una delle seguenti categorie catastali:

  • A1;
  • A8;
  • A9.

Chi deve pagare l’Imu 2017?

Sono soggetti al versamento dell’IMU 2017 tutti i seguenti soggetti:

  • Proprietari dell’immobile;
  • Usufruttuari o anche soggetti che possiedono un altro diritto reale;
  • Soggetti che sono titolari di immobili diversi dalla prima casa;
  • Tutti coloro che sono proprietari di aree fabbricabili e terreni;
  • Colui che in fase di separazione o di divorzio ha il diritto di abitazione nella casa coniugale;
  • Conduttori (inquilini) di immobili anche cin caso di stipula di leasing immobiliare;
  • Concessionari di aree demaniali.

Chi non deve pagare l’Imu 2017

  • Il nudo proprietario;
  • Tutti i soggetti che hanno solo e soltanto il diritto di abitazione principale e che non ricadono nella categoria catastale su riportata e definita come abitazione di lusso;

Per altro non sono soggetti a IMU 2017 tutte le seguenti categorie di immobili:

  • Immobili di proprietà di persone anziane o disabili che sono ricoverate in modo permanente in istituti, tranne che la casa non sia concessa in affitto;
  • Alloggi sociali;
  • Gli immobili di cooperative edilizie;
  • Tutti i terreni agricoli che sono definiti come:
    • Montani;
    • Semi-montani;
    • Di proprietà di coltivatori e imprenditori agricoli professionali;
    • Situati all’interno delle isole minori;
    • Tutti i terreni che sono definiti a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale, e che sono di proprietà collettiva, per altro indivisibile e inusucapibile;
  • Unità immobiliari fino ad un massimo di una e che sono in possesso del personale di servizio permanente delle Forze armate o della Polizia, dei Vigili del fuoco e del personale della carriera prefettizia, tranne che non sono affittate;
  • Tutte le unità immobiliari anche in questo caso fino ad un massimo di una, e che siano di proprietà di un cittadino italiano residente all’estero e che tale sia anche iscritto all’Aire, solo se già pensionato nel Paese dove risiede e solo nel caso in cui l’immobile non risulta né in affitto né in comodato d’uso.

Imu 2017: Quali sono le agevolazioni?

In questo caso, si deve tenere conto che ve ne sono diverse. In particolare si deve tenere conto del fatto stesso che se un immobile, che sia destinato ad essere ad uso abitativo, viene concesso in comodato a familiari entro il primo grado di parentela, è prevista la riduzione del 50% della base imponibile, ma solo nel caso in cui siano rispettare determinate condizioni.

Imu 2017: Quali sono le agevolazioni?

Imu 2017: Quali sono le agevolazioni?

Nel caso in cui invece l’immobile è affittato a canone concordato, allora l’Imu che si ottiene applicando l’aliquota comunale è ridotta del 75%.

Inoltre, possono essere considerati soggetti che possono beneficare di determinate condizioni, e quindi della riduzione dell’IMU e della tasi 2017, tutti i soggetti che detengono uno delle seguenti categorie di contratto di locazione:

  1. Definiti come agevolati, della durata di 3 anni più 2 di rinnovo;
  2. Utilizzati sono e soltanto per studenti universitari, di durata da 6 mesi a 3 anni;
  3. Transitori che hanno una durata che varia tra 1 e 18 mesi, ma solo se sono stipulati nei comuni nei quali il canone deve essere stabilito dalle parti, tenendo in considerazione anche l’applicazione degli accordi territoriali.
    Rientrano in questo caso, tutti casi in cui ci si trova di fronte ad una delle seguenti condizioni:
    1. Aree metropolitane di Roma, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Napoli, Torino, Bari, Palermo, Catania;
    2. Comuni confinanti con tali aree;
    3. Tutti gli altri comuni capoluogo di provincia.

Che cos’è la Tasi 2017?

A questo punto, una volta che abbiamo analizzato brevemente cos’è l’IMU e quali sono i soggetti obbligati al pagamento, passiamo ad analizzare brevemente la tasi 2017.

Che cos'è la tasi 2017

Che cos’è la tasi 2017

Anche in questo caso non possiamo parlare dei soggetti obbligati al pagamento se prima non definiamo cosa si intende per Tasi.

Definiamo con il temine TASI 2017 la tassa sui servizi indivisibili.

Essa è una tassa dovuta da chiunque possiede o detenga, a prescindere dal titolo, un fabbricato o un’area edificabile, tranne che si tratta di terreni agricoli e dell’abitazione principale.

In questo caso, si deve considerare che la Tasi, non è più dovuta sull’abitazione principale per tutti i proprietari, tranne che si tratta di abitazioni di lusso che come per L’IMU rientrano in una delle seguenti categorie:

  • A1/A8;
  • A9;

Si deve anche tenere presente che gli inquilini non sono tenuti a pagare la loro quota Tasi, ma solo nel caso in cui l’immobile affittato è considerato come abitazione principale.

Come si calcola la base imponibile di Imu e Tasi 2017?

Al fine di effettuare il calcolo dell’IMU e della Tasi 2017, si deve prendere in considerazione il calcolo della base imponibile.

Come si calcola la base imponibile di Imu e Tasi 2017?

Come si calcola la base imponibile di Imu e Tasi 2017?

La base imponibile altro non è se non l’ammontare su cui applicare l’aliquota (ovvero la percentuale dovuta) d’imposta.

Il calcolo della base imponibile deve quindi essere effettuato in questo modo, in base al tipo di immobile che si possiede:

Tipologia immobile Categoria catastale Calcolo base imponibile
Abitazione che tiene conto anche delle seguenti pertinenze: Garage, box, depositi, tettoie A/1 A/2 A/3 A/4 A/5 A/6 A/7 A/8 A/9 C/2 C/6 C/7 Rendita Catastale x 1,05 x 160
Uffici A/10 Rendita Catastale x 1,05 x 80
Negozi C/1 Rendita Catastale x 1,05 x 55
Tutti i laboratori artigianali, ma anche stabilimenti balneari e palestre C/3 C/4 C/5 Rendita Catastale x 1,05 x 140
Scuole, collegi, ospedali, caserme B/1 B/2 B/3 B/4 B/5 B/6 B/7 B/8 Rendita Catastale x 1,05 x 140
Capannoni industriali, fabbriche, alberghi, centri commerciali D/1 D/2 D/3 D/4 D/6 D/7 D/8
D/9 D/10
Rendita Catastale x 1,05 x 60
Terreni agricoli Rendita Dominicale x 1,25 x 135
Terreni edificabili Valore venale

Infine si deve anche tenere presente che la base imponibile si calcola allo stesso modo in tutti i comuni.

Al contrario, invece, le aliquote sono stabilite da ogni comune in modo autonomo, in misura differente ed in base anche alla categoria dell’immobile.

Aliquote Imu e Tasi 2017

In base a quanto affermato su, al fine di determinare l’imposta dovuta, si deve applicare l’aliquota alla base imponibile.

Questo presuppone l’applicazione delle percentuali dovute a titolo d’imposta.

Le aliquote sono diverse da comune a comune. Esse possono variare per:

  • IMU: da un minimo dello 0,46% (0,40% in alcune casistiche particolari) fino ad un massimo di 1,06%;
  • TASI: fino ad un massimo dello 0,25%.

Infine, si deve ricordare che la somma delle aliquote dei due tributi non deve mai essere superiore allo 0,6%, per tutte le abitazioni principali che non sono considerate di lusso, e fino ad un massimo dell’1,66% per tutti gli altri immobili.

Al fine di conoscere le aliquote che devono essere utilizzate, si deve controllare le aliquote in vigore nel 2017, all’interno del sito web del proprio comune o anche prendendo in esame le delibere comunali.

Come si effettua il calcolo saldo Imu e Tasi 2017

Come si effettua il calcolo saldo Imu e Tasi 2017

Come si effettua il calcolo saldo Imu e Tasi 2017

Al fine di procedere con il calcolo del saldo dell’Imu e della Tasi, che ricordiamo prevede la scadenza entro il 18 dicembre 2017, si deve provvedere a:

  1. Calcolare la base imponibile;
  2. Calcolare l’imposta, ed in questo caso si devono applicare le aliquote che risultano dalla delibera più recente del tuo comune. Nota che le aliquote sono indicate anche all’interno del sito web del comune stesso;
  3. Sottrarre dall’importo quanto già pagato a titolo di acconto della stessa imposta.

Ravvedimento operoso per pagamento in ritardo di Imu Tasi e di tutte le altre imposte

Solo nel caso in cui ci si è dimenticati del pagamento dell’IMU e della Tasi o il pagamento di tale imposta si effettua con ritardo, allora si deve prendere in considerazione il pagamento dell’imposta tramite ravvedimento operoso.

Questo vuol dire che, una volta quantificata l’imposta dovuta, ma si procede con il pagamento dell’imposta dopo la scadenza, ovvero dopo il 16 giugno per l’acconto o dopo il 16 dicembre per il saldo (e che solo per il 2017 dopo il 18 dicembre), si devono prendere in considerazione le sanzioni.

Nota anche che queste non sono previste in misura fissa, ma in misura percentuale, che aumenta all’aumentare dei giorni di ritardo.

Nel caso specifico, devi prendere in considerazione la possibilità di avvalerti di uno dei seguenti ravvedimenti.

Ravvedimento sprint

Esso prevede la possibilità di sanare la propria situazione con un versamento di quanto dovuto entro 14 giorni dalla scadenza.

In questo caso la sanzione da comminare è pari allo 0,1% giornaliero (in precedenza era 0,2%) del valore dell’imposta, più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

Ravvedimento breve

Definito tale, quel ravvedimento operoso che è applicabile dal 15° al 30° giorno di ritardo e che prevede una sanzione fissa del 1,5% (in precedenza era 3%) dell’importo da versare.

A questo si devono anche aggiungere gli interessi giornalieri che sono calcolati sul tasso di riferimento annuale.

Ravvedimento intermedio

Definito tale, è quel ravvedimento che viene applicabile a cavallo tra il 30° giorno di ritardo e il 90° giorno.

Esso prevede una sanzione fissa del 1,67% (in precedenza 3,33%) dell’importo da versare al quale si devono aggiungere gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

Ravvedimento Lungo

Definito tale quel ravvedimento che si applica dopo il 90° giorno di ritardo, e che tiene in considerazione anche i termini di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione.

Esso prevede una sanzione fissa del 3,75% dell’importo da versare e che come nei casi precedenti deve prendere in considerazione gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

Ravvedimento biennale

Definito tale quel ravvedimento che prende in considerazione il versamento dell’imposte dovute entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo e solo nel caso in cui non sia prevista, entro 2 anni dall’omissione.

In questo caso, la sanzione applicabile è pari al 4,29%.

Ravvedimento lunghissimo o ultra biennale

Anche in questo caso, si deve tenere in considerazione il fatto che il ravvedimento prende in considerazione i versamenti eseguiti oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione.

In sostanza, si tratta di una sanzione e di un ravvedimento che nel caso in cui non è prevista dichiarazione periodica, si può effettuare il pagamento oltre 2 anni dall’omissione o dall’errore.

In questo caso la sanzione è pari al 5%.

Ravvedimento successivo a P.V.C.

E’ un particolare tipo di ravvedimento, che viene utilizzato solo nel caso in cui la regolarizzazione avviene dopo il processo verbale di constatazione (p.v.c.).

In questo caso, si deve prendere in considerazione l’esclusione dei casi di mancata emissione di ricevuta fiscale, ddt, scontrini fiscali o di omessa installazione dei misuratori fiscali.

Ravvedimento trimestrale

Questo ultimo tipo di ravvedimento è applicabile per il versamento delle rate omesse dopo la prima, e solo nel caso in cui si è trattato di:

  • Accertamento con adesione;
  • Concordato;
  • Conciliazione;
  • Avvisi bonari;

Per altro rimane ancora in vita la possibilità di utilizzare il ravvedimento sprint o breve se la regolarizzazione avviene in un termine più breve.

Calcolo degli interessi per ravvedimento operoso

Al fine di effettuare un versamento con il ravvedimento, si devono considerare gli interessi.

Diversamente non potrebbe considerarsi ravveduto.

Quindi non basta saldare solo la sanzione, ma si deve anche necessariamente pagare gli interessi legali.

L’ammontare del tasso d’interesse legale varia di anno in anno.

Ad esempio nel 2014 era pari all’1%, mentre nel 2015 è sceso allo 0,50%, finanche a comprendere che nel 2016 è sceso allo 0,2%, e nel 2017 è pari allo 0,1%.

A tal fine si deve anche prendere in considerazione la formula utile al fine di calcolare gli interessi, relativa a ogni annualità.

La formula da prendere in considerazione è la seguente:

[(Imposta da pagare X tasso d’interesse legale) / 365] X numero dei giorni di ritardo.

Esempio di calcolo degli interessi

Supponiamo che un contribuente deve pagare 400 euro di Imu 2017.

Egli provvede al pagamento con un ritardo di 14 giorni.

In questo caso, il calcolo sarà: [(400x 0,10%):365] x 14.

Questo vuol dire che egli verserà 2 centesimi d’interessi (0,01534, arrotondato per eccesso).

Come si compila l’F24 per IMU e TASI 2017

Come si compila l’F24 per IMU e TASI 2017

Come si compila l’F24 per IMU e TASI 2017

IMU

Al fine di effettuare il pagamento dell’IMU con o senza ravvedimento operoso, bisogna compilare il modello F24.

In questo caso, si deve effettuare il pagamento nella sezione Imu ed altri tributi locali.

Qui devi utilizzare uno dei seguenti codici tributo:

Codice tributo Dettagli
3912 Abitazione principale e relative pertinenze (solo per i non esenti)
3914 Terreni Agricoli
3916 Aree Fabbricabili
3918 Altri fabbricati
3930 Fabbricati ad uso produttivo gruppo “D” incremento Comune
3925 Fabbricati ad uso produttivo gruppo “D” Stato

Non esistono, al contrario di quanto era previsto per la vecchia Ici, codici appositi ed utili al fine di effettuare il pagamento delle sanzioni e degli interessi.

Questi in pratica andranno sommati all’imposta principale, nello stesso codice tributo.

Tasi

Al fine di effettuare il pagamento della Tasi dovrà essere compilato il modello F24, sempre nella sezione Imu ed altri tributi locali.

In questo caso si devono prendere in considerazione i seguenti codici tributo:

Codice tributo Dettagli
3958 Abitazione principale
3959 Fabbricati rurali ad uso strumentale
3969 Servizi indivisibili per le aree fabbricabili
3961 Servizi indivisibili di altri fabbricati
3962 INTERESSI relativi al ravvedimento operoso
3963 SANZIONI relativi al ravvedimento operoso

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Sull'autore

Tommaso Piccinni

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