Quantcast
Scadenze Fiscali Febbraio 2017: dichiarazione Iva, Equitalia, Irpef, ecc. - BlogFinanza.com

Scadenze Fiscali Febbraio 2017: dichiarazione Iva, Equitalia, Irpef, ecc.

In questo approfondimento tratteremo delle Scadenze fiscali febbraio 2017, inerenti alla dichiarazione e agli adempimenti, anche in merito a dichiarazione Iva, Equitalia, Irpef.

In particolare il mese di Febbraio 2017 prevede le scadenze di:

  • dati sistema Tessera Sanitaria;
  • Intrastat cessioni;
  • conguaglio Irpef;
  • dichiarazione Iva annuale;
  • carichi affidati Equitalia.
  • sciopero dei commercialisti.

Vediamo meglio di cosa si tratta.

scadenze fiscali febbraio 2017

Adempimenti fiscali importanti

Il mese di Febbraio è molto importante per gli adempimenti fiscali sin dai primi giorni del mese e che vedono il termine del 28 Febbraio con la dichiarazione Iva 2017 e la rottamazione Equitalia.

Nota bene

Il 28 febbraio è il termine ultimo per la presentazione della comunicazione da parte dei contribuenti per i carichi affidati entro il 31 dicembre 2016.

Purtroppo non è detto che tali date siano rispettate, in quanto il 26 Febbraio 2017 sarà previsto lo sciopero dei commercialisti, che potrebbe anche perdurare fino al 6 marzo 2017 e che rischia in questo modo di rallentare la macchina del Fisco.

Un’latra importante novità delle scadenze fiscali di Febbraio riguarda quella dell’invio dei dati al sistema Tessera Sanitaria, il quale è stato prorogato dal 31 gennaio al 9 febbraio. In breve questi sono i principali appuntamenti con il fisco. Ma vediamo nel dettaglio cosa succede.

Scadenze fiscali, 9 febbraio 2017

Comunicazione al Sistema TS

Entro il 09 febbraio 2017 tutti i soggetti interessati devono inviare la comunicazione al Sistema TS dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie sostenute dai contribuenti nell’anno 2016, inerente anche ai rimborsi per prestazioni non erogate o parzialmente erogate.

Sono obbligati ala trasmissione di questi dati i seguenti soggetti:

  • Aziende sanitarie locali (ASL);
  • aziende ospedaliere;
  • istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
  • policlinici universitari;
  • farmacie pubbliche e private;
  • presidi di specialistica ambulatoriale;
  • strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa;
  • presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari;
  • strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari e non accreditate al SSN;
  • medici chirurghi;
  • odontoiatri;
  • psicologi;
  • infermieri;
  • ostetriche/i;
  • tecnici sanitari di radiologia medica;
  • ottico;
  • veterinari;
  • strutture autorizzate alla vendita al dettaglio di medicinali veterinari;
  • esercizi commerciali che svolgono l’attività di distribuzione al pubblico di farmaci;

Tutti questi soggetti sono obbligati alla comunicazione esclusivamente per via telematica.

Imposta di bollo

Devono provvedere alla comunicazione della rata imposta di bollo assolta in modo virtuale sugli assegni circolari rilasciati in forma libera.

Sono obbligati a questo adempimento i seguenti soggetti:

  • Banche;
  • Istituti di Credito autorizzati ad emettere assegni circolari;
  • Sim;
  • altri intermediari finanziari;
  • società fiduciarie.

E’ possibile assolvere a tale adempimento tramite modello F24 con modalità telematiche, tramite F24 web o F24 online dell’Agenzia delle Entrate. Possono altresì adempiere tramite  canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate tranne che si tratti di modello F24 a saldo zero. Possono anche adempiere a quest’obblighi tramite intermediario abilitato.

Il codice tributo è 2505 – Bollo virtuale – rata

Scadenze fiscali, 15 febbraio 2017

Esercenti commercio al minuto e soggetti della grande distribuzione

Sono soggetti all’adempimento contabile, del 15 Febbraio tutti i soggetti esercenti il commercio al minuto e assimilati come anche i soggetti che operano nella grande distribuzione, i quali possono adottare, ma solo in via opzionale, la trasmissione telematica dei corrispettivi secondo quanto disposto dalla Circolare 23/02/2006 n. 8/E.

Sono obbligati a questo adempimento contabile tutti i seguenti soggetti:

  • società di persone;
  • società semplici;
  • Società di capitali;
  • enti commerciali;
  • Enti pubblici e privati diversi dalle società.

Questi possono effettuare la registrazione anche in maniera cumulativa delle operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale, effettuate nel mese di Gennaio 2017, tramite annotazione nel registro dei corrispettivi secondo quanto disposto dall’art. 24 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Son altresì obbligati a tali comunicazione, tutti i lavoratori autonomi, o anche professionisti che sono titolari di partita Iva iscritti o meno ad appositi albi professionali.

ASD, Pro-loco e altre associazioni: adempimenti contabili

Queste devono annotare, anche tramite unica registrazione, l’ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi altro provento conseguito nell’esercizio di attività commerciali, con riferimento sempre al mese di Gennaio 2017.

Questi soggetti possono adempiere a tale obbligo tramite annotazione nel registro approvato con D.M. 11 febbraio 1997 opportunamente integrato.

Sono soggetti a questi adempimenti tutti gli enti che non svolgono attività commerciali:

  • associazioni sportive dilettantistiche;
  • associazioni senza scopo di lucro;
  • associazioni pro-loco che hanno optato per il regime fiscale agevolato secondo quanto disposto dall’art. 1 della legge 16 dicembre 1991, n. 398.

Soggetti IVA

Tutti i lavoratori autonomi, professionisti e titolari di partita Iva iscritti o non iscritti in albi professionali, sono obbligati all’emissione e alla registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e che risultano dal documento di trasporto o da altro documento sempre che sia idoneo ad identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione.

Questi adempimenti riguardano anche le fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nel mese solare precedente.

Attenzione: la fattura deve contenere l’indicazione della data e del numero dei documenti cui si riferisce. E’ possibile anche emettere fattura unica nel caso si tratta di adempimenti inerenti sempre allo stesso soggetto e per cessioni e prestazioni di servizi effettuate in differenti date.

Sono obbligati a questi adempimenti i seguenti soggetti:

  • Imprenditori;
  • artigiani;
  • commercianti;
  • agenti;
  • rappresentanti di commercio;
  • lavoratori autonomi;
  • professionisti titolari di partita Iva iscritti o non iscritti in albi professionali;
  • Società di persone;
  • Società di capitali ed enti commerciali;
  • Istituti di credito;
  • Sim;
  • altri intermediari finanziari;
  • società fiduciarie;
  • enti che non svolgono attività commerciali.

Ricordiamo che il versamento IVA di competenza gennaio 2017 deve essere versata entro questa data solo se si tratta di i contribuenti che liquidano l’IVA mensilmente.

E’ possibile effettuare il versamento dell’IVA mensile, tramite modello F24 indicando il codice tributo 6001 nella sezione erario.

Ravvedimento

Tutti i soggetti di seguito elencati possono presentare entro il 15 Febbraio la regolarizzazione dei versamenti di imposte e ritenute non effettuati o effettuati in misura insufficiente entro il 16 gennaio 2017. Possono adempiere a questi compiti con una maggiorazione degli interessi legali e della sanzione ridotta a 1/10 del minimo tramite ravvedimento breve.

Possono adempiere e ricorrere a tale ravvedimento tutti i contribuenti tenuti al versamento unitario di imposte e contributi tramite il modello F24 con modalità telematiche, utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso home banking del proprio istituto di credito.

Possono adempiere al versamento anche tramite intermediario abilitato.

Tutti coloro che invece non sono titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione.

Possono accedere al ravvedimento i seguenti soggetti:

  • Dipendenti;
  • pensionati;
  • persone fisiche non titolari di partita Iva;
  • collaboratori coordinati e continuativi;
  • lavoratori occasionali;
  • Imprenditori artigiani e commercianti;
  • agenti e rappresentanti di commercio, ecc.

Comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati di dettaglio relativi al canone TV addebitabile e accreditabile nelle fatture emesse dalle imprese elettriche – riferiti al mese precedente

Entro il 15 Febbraio deve essere presentato da parte delle Società di capitali ed enti commerciali, SpA, Srl, Soc. Cooperative, Sapa, Enti pubblici e privati diversi dalle società, la Comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati di dettaglio relativi al canone TV che potrebbe essere addebitato o accreditato dalle fatture emesse dalle imprese elettriche riferiti al mese precedente secondo quanto disposto dall’Articolo 5, comma 1, del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, 13 maggio 2016, n. 94.

Le modalità per l’invio di tale comunicazione è esclusivamente quella telematica.

Scadenze fiscali del 16 Febbraio 2017

In ordine, invece, all’IRPEF entro giovedì 16 febbraio 2017 occorre effettuare il versamento delle ritenute alla fonte a titolo d’acconto che sono state operate dai sostituti d’imposta in merito a:

  • redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel mese precedente;
  • versamento dell’addizionale comunale e regionale.

Tramite modello F24 è poi anche possibile pagare i contributi INPS dovuti dal datore di lavoro sulle retribuzioni corrisposte nel mese di gennaio 2017.

Entro tale data deve essere effettuato anche il pagamento da parte del datore di lavoro del saldo annuale INAIL con successiva dichiarazione telematica da inviare entro il 28 dello stesso mese.

Scadenze fiscali del 20 Febbraio 2017

Comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati di dettaglio relativi al canone TV addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese precedente

Entro il 20 Febbraio 2017 devono essere inviate all’Agenzia delle entrate la comunicazione dei dati di dettaglio relativi al canone TV addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese precedente secondo quanto disposto dall’art. 5, comma 2, del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, 13 maggio 2016, n. 94.

La comunicazione deve avvenire esclusivamente per via telematica mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline, utilizzando il prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediari abilitati.

Sono obbligati a tale comunicazione i seguenti soggetti:

  • Società di capitali ed enti commerciali come:
    • SpA;
    • Srl;
    • Soc. Cooperative;
    • Sapa;
    • Enti pubblici e privati diversi dalle società.

Scadenze fiscali, 26 febbraio 2017

Inizia lo sciopero dei commercialisti

Questa data, presuppone l’inizio dello sciopero dei commercialisti che potrebbe protrarsi per 7 giorni fino al 6 marzo. Se questo si venisse a verificare, si potrebbe assistere al non adempimento delle scadenze fiscali del 287 e 28 Febbraio, soprattutto per quanto riguarda la dichiarazione Iva 2017.

Scadenze fiscali, 27 febbraio 2017

Presentazione della comunicazione Intrastat da parte degli Operatori intracomunitari con obbligo di adempimento mensile.

Sono obbligati a tale adempimento tutti i seguenti soggetti:

  • imprenditori artigiani;
  • commercianti;
  • agenti;
  • rappresentanti di commercio, ecc.
  • lavoratori autonomi;
  • professionisti titolari di partita Iva iscritti o non iscritti in albi professionali;
  • Società di persone;
  • società semplici;
  • Società di capitali ed enti commerciali;
  • Enti pubblici e privati diversi dalle società;
  • Istituti di credito, Sim, altri intermediari finanziari, società fiduciarie.

Questi soggetti sono obbligati alla presentazione degli elenchi riepilogativi INTRASTAT inerenti alla cessione di beni e delle prestazioni di servizi rese nel mese precedente nei confronti di soggetti UE.

Possono inviare tale comunicazione esclusivamente per via telematica all’Agenzia delle Dogane mediante anche il Servizio Telematico Doganale E.D.I. (Electronic Data Interchange) oppure all’Agenzia delle Entrate tramite invio telematico.

Scadenze fiscali, 28 febbraio 2017

Conguaglio Irpef sostituti d’imposta

Il 28 febbraio 2017 è prevista la scadenza del conguaglio Irpef da parte dei sostituti d’imposta relativo al 2016, secondo quanto disposto dall’art. 23 comma 3 del D.P.R. n. 600 del 1973.

Il presente provvedimento prevede che i datori di lavoro operino come sostituti d’imposta ai fini fiscali e per tanto devono effettuare il conguaglio Irpef non entro la scadenza del 31 dicembre dell’anno d’imposta ma fino al 28 febbraio dell’anno successivo.

Dichiarazione Iva annuale

In questa data è previsto anche l’invio della dichiarazione Iva annuale, la quale potrebbe essere prorogata nel caso in cui i commercialisti non rinuncino alla settimana di protesta, che come abbiamo visto è programmata dal 26 febbraio al 6 marzo, con possibili sospensioni di more per ritardi di inoltro inquanto il danno non è causato da negligenza del soggetto, ma dovuto per colpe a lui non imputabili.

Attenzione

Solo e soltanto per il 2017, la dichiarazione Iva 2017 dovrà essere presentata entro il 28 febbraio, al di fuori del modello Unico e quindi della dichiarazione dei redditi.

Come vedremo nel corso di altri approfondimenti in merito alle scadenze di fine anno, la dichiarazione IVA  2018 sarà presentata entro il 30 aprile.

Carichi affidati Equitalia

Infine entro il 28 Febbraio, vi è l’obbligo di comunicare da parte di Equitalia eventuali carichi affidati al 31 gennaio 2016. Questa sarà la data massima entro cui è possibile vedersi notificati i carichi ammessi alla rottamazione delle cartelle e per i quali si potrà presentare domanda entro il 31 marzo 2017.

Per tutti coloro che vogliono presentare domanda di rottamazione delle cartelle equitalia, è previsto lo stralcio di sanzioni e interessi di mora.

In sostanza il pagamento del debito condonato potrà avvenire in un massimo di 5 rate, ma solo se il 70% dell’importo complessivo sarà corrisposto entro la fine del 2017.

Clicca qui per tornare a tutte le scadenze fiscali 2017 generali>>

Ti potrebbe interessare anche Scadenze fiscali 2017: Partita IVA e imprese

Rimani aggiornato con guide e iniziative esclusive per gli iscritti!

Telegram

Sull'autore

Tommaso Piccinni

Lascia un Commento

X

Avviso di rischio - Il 74-89 % dei conti degli investitori al dettaglio subisce perdite monetarie in seguito a negoziazione in CFD. Valuti se comprende il funzionamento dei CFD e se può permettersi di correre questo alto rischio di perdere il Suo denaro.