In questa guida ci occuperemo di trattare dell’IRES, dalla definizione dell’imposta al calcolo, al codice tributo da utilizzare tramite F24. Una guida in pratica a 360°. Ma procediamo con ordine dando prima una definizione di IRES.
- Cos’è l’IRES? Definizione
- IRES: chi deve pagare? Soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società
- Come si calcola l’aliquota IRES 2017? Calcolo della base imponibile e dell’imposta
- IRES: aliquota 2017
- Calcolo IRES s.p.a. ed enti commerciali residenti in Italia
- Calcolo IRES s.p.a. ed enti commerciali non residenti in Italia
- Come effettuare il calcolo IRES per gli enti non commerciali
- Calcolo IRES: redazione del bilancio di esercizio e dichiarazione dei redditi
- IRES: codice tributo acconto e saldo F24
- IRES: codice tributo imposte erariali
- Imposte regionali e comunali: codice tributo IRES
- Sanzioni in caso di ravvedimento
- Interessi ravvedimento operoso e codice tributo F24
- tributo regioni e Province Autonome: codici
- Codice enti locali
- IRES e bilancio di esercizio: novità e cambiamenti
- Calcolo IRES: bilancio di esercizio – dichiarazione dei redditi
Cos’è l’IRES? Definizione
L’IRES è l’imposta sul reddito delle società, istituita a seguito delle riforma fiscale a firma di Tremonti del 2003.
L’IRES è dunque un’imposta che colpisce il reddito prodotto da parte delle società. Al momento l’aliquota è fissa al 27.50 % ma questa in base a quanto stabilito dalla legge di stabilità 2017, approvata in questa settimana è destinata ad abbassarsi e a passare al 24%.
Per tutti gli approfondimenti in merito consultate Legge di Bilancio 2017: tutte le novità della legge di stabilità a seguito dell’approvazione del testo alla camera
Oggi si parla anche dell’IRI, ovvero dell’imposta sul reddito imprenditoriale che non deve essere confuso con l’IRES. Per tanto vi consigliamo, nel caso foste interessati, di approfondire l’argomento sull’IRI, seguendo il nostro approfondimento: Imposta reddito imprenditoriale: IRI 2017: cos’è e come funziona?
IRES: chi deve pagare? Soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società
Secondo quanto stabilito dall’art. 73 del Tuir, i soggetti passivi dell’IRES sono tutti i soggetti che rientrano in enti e società di capitali:
- che hanno residenza in Italia e che svolgono attività commerciali;
- non residenti in Italia, ma che svolgono una parte della propria attività in Italia;
- enti non commerciali, che sono tutti gli enti pubblici e privati distinti dalla società, i quali hanno residenza nel territorio dello Stato, ma che non hanno come oggetto esclusivo e principale, l’esercizio di attività commerciale.
I criteri per l’individuazione dei soggetti passivi dell’IRES sono indicati sempre dall’articolo 73 del TUIR ovvero:
- residenza (3° comma art. 73);
- oggetto dell’attività (4° e 5° comma art. 73).
Come si calcola l’aliquota IRES 2017? Calcolo della base imponibile e dell’imposta
Premesso quanto sopra, passiamo ad analizzare come si calcola l’IRES. Per eseguire il calcolo dell’IRES, bisogna seguire 2 importanti passaggi:
- determinazione della base imponibile, la quale è adottata in base a differenti metodi in base ai soggetti passivi considerati;
- applicazione dell’aliquota 2016, pari al 27,50%.
Una volta calcolato dunque il reddito imponibile della società si applica l’aliquota IRES del 27,5%. Ricordiamo che a partire dal 2017 l’aliquota IRES scende al 24 %.
IRES: aliquota 2017
Bisogna innanzitutto ricordare che dal 1° gennaio 2017 l’aliquota IRES è fissata al 24%.
Nota per chi compila bilanci in chiusura al 31 dicembre 2016, facendo quindi riferimento alla dichiarazione dei redditi delle società di capitali 2017, continuerà ad applicare un aliquota al 27,50%.
Secondo quanto previsto dal Governo Renzi, il prossimo anno l’aliquota passa al 24%. La manovra è volta a ad alleggerire la pressione fiscale sulle Imprese e far ripartire l’economia. Questo processo prevede 3 fasi di attuazione:
- riduzione tassazione immobiliare sulla prima casa, già varata con l’esenzione IMU sulla prima casa;
- riduzione IRAP ed IRES sulle imprese;
- rimodulazione IRPEF a favore dei percettori dei redditi più bassi.
Calcolo IRES s.p.a. ed enti commerciali residenti in Italia
Passiamo ad analizzare adesso come effettuare il calcolo IRES per tutti gli enti commerciali e le società di capitali residenti in Italia.
Per quanto riguarda gli enti e le società di capitali che hanno residenza in Italia, va detto che la base imponibile IRES, ovvero il reddito sul quale poi bisogna applicare l’IRES, è inteso come la somma di tutti i redditi derivanti dall’esercizio dell’impresa al netto degli oneri detraibili e deducibili.
Partendo da un’analisi più dettagliata, l’IRES si applica sull’utile di esercizio risultante dal conto economico.
Calcolo IRES s.p.a. ed enti commerciali non residenti in Italia
Discorso diverso invece per il calcolo dell’IRES inerenti agli enti e le società di capitali non residenti. In questo caso, per tutte le società di capitali e gli enti non residenti, la base imponibile IRES è formata solo e soltanto dai redditi che sono prodotti sul territorio dello Stato italiano. Anche in questo caso, la base imponibile è quella derivante dall’utile d’esercizio, ovvero da quello risultante dal conto economico.
Una volta ottenuto l’utile di esercizio, si deve considerare il soggetto passivo di IRES. In questo caso si deve distinguere tra soggetto che svolge attività commerciale e soggetto che non svolge attività commerciale.
Nel primo casa si deve anche valutare se i soggetti passivi hanno o meno, nel territorio dello Stato una stabile organizzazione. Nel secondo caso, invece, nel caso in cui, si deve calcolare l’IRES per le società di capitali e degli enti non residenti, si devono tenere distinti 3 casi:
- i soggetti non residenti svolgono attività commerciale; questi devono avere una stabile organizzazione nel territorio dello Stato. In questo caso, tutti i redditi prodotti sono assorbiti dall’organizzazione che redige apposito conto economico. In questo caso, il regime fiscale applicabile è identico a quello delle società commerciali residenti.
- Nel caso in cui , invece, si tratti di soggetti non residenti e che non hanno stabile organizzazione in Italia, le regole da applicare sono quelle indicate all’interno del titolo I del TUIR in materia fiscale IRPEF.
- Nel caso in cui si tratti di enti non commerciali e di società non residenti valgono sempre le regole previste per gli enti non commerciali residenti.
Come effettuare il calcolo IRES per gli enti non commerciali
Infine, analizziamo l’ultimo caso, ovvero come effettuare, il calcolo IRES per tutti gli enti non commerciali ma che hanno residenza stabile all’interno del territorio dello Stato Italiano. In questo caso si parla di associazioni, fondazioni, ovvero di enti non profit che hanno residenza in Italia e che hanno deciso di svolgere attività commerciale. In questo caso esse sono soggette all’apertura della partita IVA e sono soggette alle registrazioni contabili.
Per quanto concerne, invece, il calcolo dell’IRES, la base imponibile deve essere determinata seguendo le regole previste per le persone fisiche, ovvero secondo quanto disposto dagli articoli 143 – 149 del TUIR.
In questo caso, il reddito complessivo si deve calcolare sommando le singole categorie reddituali, secondo le regole di determinazione previste per ciascuna di esse dalla normativa IRPEF.
Calcolo IRES: redazione del bilancio di esercizio e dichiarazione dei redditi
Da quanto fin qui detto, ne deriva che l’IRES si calcola sull’utile fiscale prodotto dalle società e dagli enti. Ora, bisonga però analizzare il concetto di utile fiscale e come effettuare il suo calcolo.
Per definizione, l’utile fiscale è il risultato del metodo del cosiddetto doppio binario, il quale, applica regole differenti in base alla determinazione del reddito civilistico da bilancio di esercizio. Tradotto vuol dire reddito fiscale.
Questo sarà poi riportato nella dichiarazione dei redditi secondo quanto previsto dal modello UNICO SC.
Attenzione a non confondere il modello unico SC determinate per le società ed il modello Unico PF che invece riguarda le persone fisiche. Ulteriori approfondimenti li potete trovate su
Per determinare il reddito d’esercizio, si devono applicare i principi civilistici e contabili in materia di bilancio di esercizio il quale si basa sul principio della competenza economica. L’utile fiscale, al contrario, si calcola aumentando o diminuendo il reddito civilistico delle componenti fiscali positive e/o negative disciplinate dal TUIR.
IRES: codice tributo acconto e saldo F24
A questo punto no ci resta che effettuare il pagamento dell’IRES tramite modello F24. Ma come facciamo a sapere qual’è il codice tributo da utilizzare per il pagamento dell’IRES nel modello F24? Purtroppo questi codici , sono diversi e distinti in base alla categoria di appartenenza che di seguito abbiamo riportato.
Quale codice tributo bisogna indicare per il pagamento dell’IRES col modello F24?.
Descrizione imposta da pagare | Codice tributo da utilizzare nel modello F24 |
Imposta sostitutiva dell’IRES e dell’IRAP, relativa alle siiq ed alle siinq, ai sensi della legge 27-12-2006, n. 296, art. 1, comma 126. risoluzione n.37/e del 7/2/2008 | codice tributo 1120 |
Imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito e dell’IRAP sui conferimenti in siiq, siinq e fondi immobiliari, ai sensi della legge 27-12-2006, art. 1, comma 137 e 140. risoluzione n. 37/e del 7/2/2008 | codice tributo 1121 |
Imposta rideterminata ai fini IRES a seguito della plusvalenza non reinvestita derivante dalla cessione di partecipazione qualificata – art. 68, c. 6-bis, del tuir 1132 | codice tributo 1132 |
Interessi pagamento dilazionato importi rateizzabili sezione 2 del modello di versamento unitario | codice tributo 1668 |
IRES – acconto prima rata – art.72 del dpr 917/86 cosi come modificato dal dlgs 344/03 – risoluzione n.76/e del 27/05/04 | codice tributo 2001 |
IRES- acconto seconda rata o in unica soluzione-art.72 del dpr 917/86 cosi come modificato dal dlgs 344/03- risoluzione n.76/e del 27/05/04 | codice tributo 2002 |
IRES saldo- articolo 72 del dpr 917/86 cosi come modificato dal dlgs 344/03- risoluzione n.76/e del 27/05/04 | codice tributo 2003 |
Addizionale all’IRES – art. 31, c.3, d.l. 185/2008 – acconto prima rata | codice tributo 2004 |
Addizionale all’IRES – art. 31, c.3, d.l. 185/2008 – acconto seconda rata o acconto in unica soluzione | codice tributo 2005 |
Addizionale all’IRES – art. 31, c.3, d.l. 185/2008 – saldo | codice tributo 2006 |
Addizionale IRES settore petrolifero e gas – art. 81, c. 16-18, d.l. n. 112/2008 – acconto prima rata – ris. n. 149/e del 09.06.2009 | codice tributo 2010 |
Addizionale IRES settore petrolifero e gas – art. 81, c. 16-18, d.l. n. 112/2008 – acconto seconda rata o in unica soluzione- ris. n. 149/e del 09.06.2009 | codice tributo 2011 |
Addizionale IRES settore petrolifero e gas – art. 81, c. 16-18, d.l. 112/2008 -saldo – ris. n. 149/e del 09.06.2009 2012 | codice tributo 2012 |
Addizionale IRES 4% settore petrolifero e gas-art. 3,c. 2, l. n. 7/09 – acconto prima rata – ris n. 148/e del 09.06.2009 2013 | codice tributo 2013 |
Addizionale IRES 4% settore petrolifero e gas-art. 3, c.2, l.egge n. 7 del 6.02.2009 -acconto seconda rata o in unica soluzione – ris. n. 148/e del 09.06.2009 | codice tributo 2014 |
Addizionale IRES 4% settore petrolifero e gas-art. 3,c.2, legge n. 7 del 6.02.2009- saldo – risoluzione n. 148/e del 09.06.2009 | codice tributo 2015 |
Recupero IRES per decadenza dalle agevolazioni a favore degli investimenti in start up innovative – soggetto consolidato o trasparente 2016 | codice tributo 2016 |
Recupero addizionale IRES settore petrolifero e gas per decadenza dalle agevolazioni a favore degli investimenti in start up innovative – soggetto consolidato o trasparente | codice tributo 2017 |
Maggiorazione IRES – acconto prima rata – art. 2, c. da 36-quinquies a 36-novies, del dl 13/08/2011, n. 138, conv., con mod., dalla l. 14/09/2011, n. 148, e succ. modif. | codice tributo 2018 |
Maggiorazione IRES – acconto seconda rata o in unica soluzione – art. 2, c. da 36-quinquies a 36-novies, del dl 13/08/2011, n. 138, conv., con mod., dalla l. 14/09/2011, n. 148, e succ. modif. | codice tributo 2019 |
Maggiorazione IRES – saldo – art. 2, c. da 36-quinquies a 36-novies, del dl 13/08/2011, n. 138, conv., con mod., dalla l. 14/09/2011, n. 148, e succ. modif. | codice tributo 2020 |
Addizionale IRES per gli enti creditizi, finanziari e assicurativi – articolo 2, comma 2, decreto legge 30 Novembre 2013, n. 133 | codice tributo 2025 |
Imposta rateizzata sulla plusvalenza da exit-tax di cui all’art.166 del tuir-IRES | codice tributo 2026 |
Imposta rateizzata sulla plusvalenza da exit-tax di cui all’ articolo 166 del tuir-maggiorazione IRES -società di comodo | codice tributo 2027 |
Imposta rateizzata sulla plusvalenza da exit-tax di cui all’ articolo 166 del tuir-addizionale IRES – settore petrolifero e gas | codice tributo 2028 |
Imposta rateizzata sulla plusvalenza da exit-tax di cui all’articolo 166 del tuir-addizionale IRES – enti creditizi, finanziari e assicurativi | codice tributo 2030 |
Quota IRES impianti in sicilia acconto prima rata decreto 19/12/2013 | codice tributo 2031 |
Quota IRES impianti in sicilia acconto seconda rata o unica soluzione decreto del 19/12/2013 | codice tributo 2032 |
Quota IRES impianti in sicilia saldo decreto 19/12/2013 | codice tributo 2033 |
Quota IRES impianti in sicilia-addizionale IRES – settore petrolifero e gas – acconto prima rata decreto 19/12/13 | codice tributo 2034 |
Quota IRES impianti in sicilia -addizionale IRES – settore petrolifero e gas -acconto seconda rata o in unica soluzione decreto 19/12/2013 | codice tributo 2035 |
Quota IRES impianti in sicilia-addizionale IRES-settore petrolifero e gas – saldo -decreto 19/12/13 | codice tributo 2036 |
Quota IRES impianti in sicilia addizionale IRES enti creditizi, finanziari e assicurativi decreto 19/12/13 | codice tributo 2037 |
Quota IRES impianti in sicilia-maggiorazione IRES società di comodo acconto prima rata decreto 19/12/13 | codice tributo 2038 |
Quota IRES impianti in sicilia maggiorazione IRES società di comodo acconto seconda rata o unica soluzione decreto del 19/12/13 | codice tributo 2039 |
Quota IRES impianti in sicilia maggiorazione IRES società di comodo saldo decreto 19/12/13 | codice tributo 2040 |
Somme dovute a titolo di sanzione ai sensi dell’articolo 33, comma 4, lettera b), del decreto legge 30/09/2003, n. 269 – IRES (risoluzione 76/e del 6 Giugno 2005) | codice tributo 8920 |
IRES: codice tributo imposte erariali
Imposte regionali e comunali: codice tributo IRES
Sanzioni in caso di ravvedimento
Interessi ravvedimento operoso e codice tributo F24
tributo regioni e Province Autonome: codici
Codice enti locali
IRES e bilancio di esercizio: novità e cambiamenti
Secondo quanto è stato previsto dalla riforma del diritto societario del 2003, vi sono stati dei cambiamenti anche in merito alla disciplina IRES.
Infatti, prima della riforma, era possibile imputare al conto economico rettifiche e accantonamenti di valore determinati dall’applicazione delle norme tributarie IRES. In tal modo non era possibile avere una rappresentazione chiara, veritiera e corretta del bilancio di esercizio la quale era per altro molto limitata.
Per avere un dato informativo realistico, molto veritiero ed inerente al risultato effettivamente prodotto dall’impresa era necessario far riferimento al vecchio punto n° 14 presente nella nota integrativa della redazione del bilancio.
All’interno del punto 14, dovevano essere quindi indicate le motivazioni e le variazioni di bilancio,che poi andavano ad influenzare il reddito di IMPRESA e quindi dell’IRES.
Al fine di porre fine a questo inconveniente, la riforma del diritto societario del 2003 ha portato delle sostanziali modifiche applicate sopratutto alle norme civilistiche, le quali hanno eliminato le interferenze fiscali sul bilancio di esercizio.
In questo caso, si parlerà di disinquinamento del bilancio. In sostanza, non si è fatto altro che abrogare il comma 2 dell’articolo 2426 del codice civile, il quale consentiva di imputare al conto economico le deduzioni fiscali inerente all’utile di esercizio, le quali non rispondevano a quanto invece era previsto dal 1° comma dell’articolo 2426 del c.c.
Allo stesso modo, è stato poi modificato il sistema di impostazione delle norme fiscali, il quale ha previsto il sistema del doppio binario.
Calcolo IRES: bilancio di esercizio – dichiarazione dei redditi
L’IRES si calcola quindi sull’utile fiscale prodotto dalle società e dagli enti.
- Cos’è l’utile fiscale?
- Come si calcola?
L’utile fiscale è il risultato del metodo del chiamato «doppio binario» ovvero l’utilizzo di regole differenti a seconda che si calcoli il reddito civilistico da bilancio di esercizio ovvero il reddito fiscale che verrà riportato nella dichiarazione dei redditi modello UNICO SC.
Il primo si definisce applicando i principi civilistici e contabili in materia di bilancio di esercizio e si fonda, in particolare, sul principio della competenza economica.
L’utile fiscale, invece, si calcola portando in aumento o in diminuzione il reddito civilistico delle componenti fiscali positive e/o negative imposte dal TUIR.
Per tutti gli approfondimenti di natura economico fiscale, consigliamo di seguire la nostra sezione: Economia e Finanza
Seguici su Telegram
Rimani aggiornato con guide e iniziative esclusive per gli iscritti!
Lascia un Commento