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Differenza tra deduzione e detrazioni nel modello 730 - Unico P.F. - BlogFinanza.com

Differenza tra deduzione e detrazioni nel modello 730 – Unico P.F.

Sono in tanti che si chiedono quale sia la differenza che intercorre  tra deduzione e detrazione fiscale. In questa guida, spiegheremo cosa cambia tra detrazioni e deduzioni, in modo da arrivare preparati il più possibile alla prossima dichiarazione dei redditi. Vediamo dunque quali sono le differenze.

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Differenza tra Deduzione e detrazione fiscale

Anche se ci si può confondere spesso, sopratutto per chi non conosce bene la materia, precisiamo che deduzione e detrazione fiscale non sono la stessa cosa, e anzi, sono molto differenti tra di loro.

Nonostante entrambe rappresentino delle agevolazioni previste dal Testo Unico delle Imposte sui redditi (TUIR) in materia di IRPEF e IRES, esse si differenziano di molto, inquanto una abbatte il reddito, l’altra l’imposta.

La deduzione fiscale la possiamo definire come un’agevolazione fiscale, il quale permette al soggetto di dedurre dei costi sostenuti nel periodo di imposta. In sostanza viene sottratto dalla base imponibile un determinato valore, che può essere calcolato in valore assoluto o in percentuale. La deduzione fiscale abbatte il reddito imponibile, sulla quale sono poi applicate le aliquote IRPEF, suddivise per scaglioni, e sono progressive. Maggiore è l’imponibile, maggiore sarà l’aliquota applicata.

La detrazione fiscale, invece, non abbatte il reddito su cui calcola l’imposta, ma abbatte direttamente l’imposta lorda di un valore determinato, che può essere anche questo calcolato su base percentuale o in valore assoluto.

Possiamo quindi considerare la deduzione e la detrazione come 2 modalità operative differenti per riconoscere delle agevolazioni fiscali, dove la deduzione abbatte l’imponibile facendoci applicare l’aliquota IRPEF su di un reddito minore, mentre la detrazione abbatte l’imposta IRPEF.

Esempio di detrazioni e deduzioni fiscali

Supponiamo che un lavoratore dipendente abbia stipulato un contratto di previdenza complementare. Supponiamo anche che:

  • il suo reddito annuo (lordo) sia pari a € 15.000;
  • abbia versato contributi per € 1.500.

A questo punto, il lavoratore, dovrà calcolare e pagare l’IRPEF non su di un reddito di € 15.000 ma su di un reddito che abbia come base imponibile € 15.000-1500 = 13.500. In questo caso, L’IRPEF per il contribuente sarà di € 3105 anziché  € 3450.

Se consideriamo poi che il contribuente abbia sostenuto delle spese mediche per € 2.000 e che queste sono detraibili al 19% (esclusa franchigia),  potrà beneficiare di detrazione pari a € 358.

L’imposta dunque da pagare sarà pari a € 3105 – 358 = 2747.

Spese detraibili

  • Spese sanitarie per il 19% dell’importo con franchigia minima di € 129,11:
    • visite mediche generiche e specialistiche;
    • ticket per il Servizio sanitario nazionale;
    • esami clinici;
    • interventi chirurgici;
    • medicinali anche omeopatici;
    • attrezzature sanitarie sia che si tratti di acquisto, sia che si tratti di noleggio;
    • assistenza infermieristica;
  • Interessi passivi sui mutui per l’acquisto della prima casa 19% dell’importo;
  • Canone di affitto della prima casa di 300 per redditi fino a € 15.493,71 e € 150 per redditi superiori;
  • Spese per ristrutturazioni edilizie pari al 36% dell’importo;
  • Spese per la riqualificazione energetica degli edifici per il 55% dell’importo;
  • Erogazioni liberali (donazioni) per 19% dell’importo fino ad un massimo di € 2.065,83 a favore di:
    • Onlus e associazioni di promozione sociale;
    • iniziative umanitarie gestite da fondazioni, associazioni ed enti nei paesi non Ocse;
  • Erogazioni liberali a favore di associazioni sportive dilettantistiche per il 19% dell’importo fino ad un massimo di € 1.500;
  • Erogazioni liberali a favore di società di mutuo soccorso per il 19% dell’importo massimo di € 1.291,14;
  • Erogazioni liberali a favore di istituti scolastici statali e paritari per il 19% dell’importo;
  • Erogazioni liberali a favore di enti dello spettacolo per il 19% dell’importo fino ad un massimo del 2% del reddito;
  • Premi assicurativi per polizze vita e infortuni per il 19% dell’importo e fino a € 1.291,14;
  • Spese per istruzione secondaria, universitaria e di specializzazione presso scuole o università pubbliche o private per il 19% dell’importo;
  • Rette asili nido per figli da 3 mesi a 3 anni per il 19% dell’importo fino ad un massimo di € 632;
  • Abbonamenti a palestre, piscine, impianti o associazioni sportive dilettantistiche, per il 19% dell’importo;
  • Spese per badanti per il 19% dell’importo fino ad un massimo di € 2.100;
  • Spese veterinarie del 19% dell’importo fino ad un massimo di € 387,34 con una franchigia minima di € 129,11.

Spese deducibili

  • Contributi previdenziali e assistenziali sono deducibili senza limite:
    • obbligatori;
    • volontari ma versati alla gestione pensionistica obbligatoria;
    • versati per il riscatto della laurea;
    • versati per la ricongiunzione di periodi assicurativi;
    • per le casalinghe Senza limite;
  • Contributi per previdenza complementare fino ad un massimo di € 5.164,57:
    • collettiva (fondi pensione);
    • individuale (assicurazioni sulla vita);
    • anche di persone fiscalmente a carico che non hanno un reddito sufficiente per la deduzione;
  • Contributi versati per colf e badanti fino ad un massimo di € 1.549,37;
  • Erogazioni liberali (donazioni) senza limite, solo se a favore di:
    • università e fondazioni universitarie;
    • enti di ricerca pubblici;
    • enti parco;
  • Erogazioni liberali (donazioni) per il 10% del reddito dichiarato e comunque al di sotto dei € 70.000 solo se effettuati a favore di:
    • Onlus e associazioni di promozione sociale;
    • fondazioni e associazioni per la tutela dei beni storico-artistici e paesaggistici e per la ricerca scientifica;
    • organizzazioni non governative (Ong) nei paesi in via di sviluppo;
  • Erogazioni liberali (donazioni) a favore di istituzioni religiose fino ad un massimo di € 1.032,91;
  • Assegni periodici al coniuge per separazione o divorzio dal quale sono esclusi gli importi destinati al mantenimento dei figli, senza limite;
  • spese sostenute per la cura dei disabili generiche o specialistiche, compresi anche medicinali, non hanno limite;
  • spese per figli adottivi stranieri per il 50% delle spese sostenute.

Per tutte le informazioni in merito alla dichiarazione dei redditi tramite modello 730, vi invitiamo a consultare la guida.

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Sull'autore

Tommaso Piccinni

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