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Indennità accompagnamento: domanda per invalidi civili - BlogFinanza.com

Indennità accompagnamento: domanda per invalidi civili

In questa guida, potrete trovare un riassunto completo della procedura per inoltrare la domanda di accompagnamento o indennità di accompagnamento, con tutti i requisiti necessari per richiederla, finanche alla presentazione della domanda e all’importo che viene erogato. Ma vediamo meglio di cosa si tratta.

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Indennità di malattia: cos’è?

L’indennità di malattia o di accompagnamento viene definita come una prestazione economica erogata in favore di tutti quei soggetti invalidi o mutilati totalmente o parzialmente, per i quali è stata accertata l’impossibilità di deambulare autonomamente; in questo caso, essi non sono ritenuti autosufficienti e per tanto necessitano dell’assistenza permanente di un accompagnatore, in quanto non sono capaci di compiere gli atti quotidiani della vita.

Domanda di accompagnamento: requisiti richiesti

E’possibile ottenere l’indennità di accompagnamento solo e soltanto possedendo i seguenti requisiti::

  • riconoscimento totale dell’inabilità ovvero possedendo il 100% di invalidità, riscontrata a seguito di affezioni fisiche o psichiche, che ne hanno ridotto le capacità;
  • impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore ovvero impossibile a compiere qualsiasi atto di tipo quotidiano con conseguente necessità di un’assistenza continua;
  • essere cittadino italiano;
  • per tutti coloro che sono identificati come cittadini stranieri comunitari è necessario l’iscrizione di residenza nell’anagrafe di uno dei comuni Italiani;
  • per tutti i cittadini stranieri o extracomunitari, requisito indispensabile è il permesso di soggiorno di almeno un anno secondo quanto stabilito dall’articolo 41 del T.U. sull’immigrazione;
  • residenza stabile e abituale sul territorio italiano.

Attenzione: per quanto riguarda le persone che hanno compiuto i 65 anni di età e che non sono valutabili sul piano lavorativo, il diritto all’indennità è subordinato anche alla difficile condizione di persistenza a svolgere compiti e funzioni, in base anche all’età.

Indennità di accompagnamento: incompatibilità

La domanda di accompagnamento, non è cumulabile con altri redditi; nello specifico essa non è cumulabile con:

  • altre indennità simili erogate per cause di servizi, come lavoro o guerra;
  • indennità di disoccupazione.

Non tiene invece in considerazione il limiti di reddito e non dipende dall’età delle persone che la richiedono. Di conseguenza una persona giovane con una persona anziana può richiedere l’invalidità totale ed ottenerla; non dipende dalla composizione del nucleo familiare dell’invalido e viene riconosciuta indipendentemente da questa, non è reversibile, ovvero non può essere trasmessa agli eredi dopo la morte dell’invalido, è compatibile con lo svolgimento di altra attività lavorative.

Indennità di accompagnamento: a chi spetta?

Possono presentare domanda di accompagnamento tutti coloro che presentano tali caratteristiche sopra descritte. L’indennità di accompagnamento però spetta al solo titolare delle minorazioni psicofisiche, cioè a coloro che sono impediti nello svolgere determinate attività da soli, indipendentemente dall’età e dalle condizioni reddituali.

A partire poi dal 25 giugno 2014, tutti coloro che sono identificati come minori ma titolare di indennità di accompagnamento, nel momento in cui compiono il diciottesimo anno di età, gli viene riconosciuto automaticamente la pensione di inabilità. Questa è riservata solo e soltanto a coloro che sono identificati come maggiorenni totalmente inabili.

La prestazione si aggiunge all’indennità di accompagnamento già in godimento e spetta senza la necessità di presentare ulteriore domanda amministrativa e senza necessità di ulteriori accertamenti.

Domanda accompagnamento: modulistica

Unico obbligo rimane quello di presentare tempestivamente, nel momento in cui si raggiunge la maggiore età, il modello AP70 che attesta appunto il possesso di requisiti socio economici previsti dalla legge. Nella maggior parte dei casi l’indennità di accompagnamento non è compatibile con lo svolgimento di altre attività lavorative ed è concessa anche ai minorati, ovvero a coloro che abbiano fatto domanda dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età.

Non spetta invece l’indennità di accompagnamento agli invalidi che siano ricoverati gratuitamente in una struttura sanitaria per un periodo superiore a 30 giorni, o percepiscono un’analoga pensione per invalidità contratte a causa di guerra oppure di lavoro di servizio, salvo che vi sia un diritto di opzione per il trattamento più favorevole.

L’indennità è compatibile, è cumulabile sia con la pensione di inabilità, sia con la pensione di indennità di accompagnamento per ciechi totali o parziali.

Come presentare la domanda di accompagnamento (legge 104)?

Per poter presentare domanda di accompagnamento il cittadino deve recarsi dal proprio medico di base e richiedere un certificato medico introduttivo (cosiddetto accertamento sanitario).

Una volta ottenuto questo certificato, identificativo tramite codice obbligatoriamente allegato, il cittadino richiedente può rivolgersi presso un patronato o direttamente alla sede INPS e richiederla direttamente tramite servizi online attraverso la presentazione telematica.

Per tanto è possibile presentare domanda attraverso uno dei seguenti metodi:

  • collegandosi al sito dell’INPS, tramite codice PIN, rilasciato dall’Istituto. A seguito del codice è possibile inviare domanda seguendo il seguente percorso:
    • servizi online;
      • servizi per il cittadino;
        • invalidità civile;
          • invio domanda di riconoscimento dei requisiti sanitari.

Precisiamo che nel caso si tratti di minore, il codice PIN da utilizzare deve essere quello del minore e non del soggetto che presenta la domanda (genitore o tutore).

È possibile inoltre presentare la domanda di accompagnamento anche tramite Patronato o associazione di categoria disabili usufruendo dei servizi telematici offerti da questi.

A partire poi dal a 4 luglio 2009 non è più possibile presentare nuova domanda per la stessa prestazione fino a quando non si sia esaurito tutto l’iter processuale o in caso di ricorso giudiziario finché non sia intervenuta una sentenza che sia passata in un giudizio.

Una volta che è stata accertata l’impossibilità, il richiedente viene convocato dall’Inps per accertamenti sanitari davanti alla commissione medica dell’Asl a cui si aggiunge anche un medico dell’Istituto.

Se dall’esito dei controlli, e se viene viene riconosciuto come positivo, il cittadino riceve un verbale definitivo attestante l’invalidità e quindi l’accompagnamento; l’invalido è tenuta di inviare poi all’Inps anche alcune informazioni come ad esempio le coordinate bancarie la documentazione attestante l’avvenuto ricovero preso una struttura, la frequenza in centri di riabilitazione. Nel caso in cui venga riconosciuta l’indennità di accompagnamento, questa decorre dalla data di presentazione della domanda di accertamento sanitario dell’Inps.

Durata dell’Indennità di accompagnamento: quanto spetta?

Il pagamento della prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda e viene corrisposta per 12 mensilità. Per il 2016 l’assegno è pari a € 512,34.

Domanda accompagnamento on line: cosa fare dopo l’accertamento

Una volta ottenuto l’accompagnamento questo non viene riconosciuto per sempre ma occorre dimostrare appunto la permanenza delle condizioni di invalidità. tutti coloro titolari di indennità di accompagnamento, devono entro il 31 marzo di ogni anno, presentare una dichiarazione di invalidità, al fine di richiedere nuovamente l’accompagnamento, sia che si tratta di invalidità totale, di indennità di frequenza, o anche di indennità parziale o di assegno mensile.

Sarà l’Inps poi a inviare un avviso contenente tutte le indicazioni relative alla procedura da seguire al fine di presentare la relativa dichiarazione. La presentazione della documentazione avviene per via telematica.

Tutti gli interessati possono rivolgersi in questo caso ad un CAF (centro autorizzato assistenza fiscale) o un professionista abilitato o anche alla un patronato che ne ha diramato la domanda, al fine di trasmettere i dati direttamente al sistema informatico dell’Inps.

Come contestare l’accompagnamento?

E’ possibile presentare ricorso dinanzi al tribunale contro la Commissione in quanto non riconosce l’invalidità civile o la relativa indennità di accompagnamento.

Dal 2012 la procedura prevede che, il ricorrente, effettui un accertamento tecnico preventivo prima di dare avvio alla causa giudiziaria. Per fare questo, deve presentarsi al tribunale di competenza (di residenza), richiedere un accertamento tecnico il cui obiettivo è quello di verificare le condizioni sanitari che legittimano le pretese, per poi farle valere. Se questo accertamento non viene effettuato non si può arrivare davanti al giudice.

In contemporanea con gli accertamenti tecnici, vi sono poi, gli accertamenti medici che sono compiuti questa volta da un consulente tecnico nominato dal giudice alla presenza però anche di un medico legale dell’Inps.

Il medico legale, redige una relazione, la quale deve poi essere trasmessa da entrambi le parti a partire dal giorno stesso di redazione. A partire da questa data, entrambi le parti hanno 30 giorni di tempo a disposizione per contestare quanto affermato dal consulente tecnico.

Se non vi è contestazione da una delle due parti, il giudice può, entro 30 giorni omologare con decreto, l’accertamento del requisito sanitario presentato nella relazione del consulente. In pratica, in questo modo, si conferma in maniera definitiva e per tanto non può essere impugnabile e per tanto non può essere presentato nuovamente ricorso.

Nel caso contrario invece, nel caso in cui abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, deve depositare presso il giudice ed entro il termine massimo di 30 giorni dalla dichiarazione di dissenso, il ricorso del giudizio. In questo caso, però devono essere specificati anche i motivi della contestazione. Per fare ricorso, consigliamo però di rivolgersi preventivamente al proprio legale di fiducia.

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Sull'autore

Tommaso Piccinni

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