Oltre alla madre, i riposi per allattamento durante il primo anno di vita del bambino, sono riconosciuti anche al padre lavoratore dipendente, secondo quanto disposto dall’art. 40 del T.U. 151/2001 che riconosce al padre lavoratore dipendente i riposi giornalieri previsti per la madre e disciplinati dall’art. 39 dello stesso T.U. al verificarsi di una delle seguenti condizioni:
- nel caso in cui il figli è affidato esclusivamente al padre;
- nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente ma libera professionista o lavoratrice autonoma;
- nel caso in cui la madre lavoratrice pur potendo usufruire del servizio, non ne faccia richiesta;
- in caso di morte o di infermità grave della madre;
- nel caso di madre casalinga, indipendentemente che sia impossibilitata o meno ad assistere il bambino.
In quest’ultimo caso, lo stato di casalinga è equiparata a quello di lavoratrice autonoma ed il suo lavoro anche se non produce reddito monetizzabile è riconosciuto e rispettato come tale. È questo il motivo per cui viene riconosciuto anche in questo caso il riposo giornaliero al padre lavoratore dipendente.
Permessi e riposi: come vengono ripartiti
A fronte di un orario di lavoro inferiore a 6 ore giornaliere, spetta al lavoratore dipendente un solo riposo giornaliero di 1 ora; in caso contrario i riposi giornalieri diventano 2 di un’ora ciascuno e possono essere anche cumulati.
Le ore di riposo sono considerate ore lavorative sia agli effetti della retribuzione che della durata del lavoro e nel caso in cui il datore di lavoro ha istituito nella sede di lavoro o nelle sue immediate vicinanze un asilo nido, la durata del periodo di riposo si riduce a mezz’ora.
La circ. Inps 112/2009 al punto 1 precisa che il padre potrà usufruire dei riposi per allattamento solo a partire dal 1° giorno del IV mese di vita del bambino.
Riposi in caso di parto plurimo
Nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente o sia casalinga e si è in presenza parto plurimo, il periodo di riposo giornaliero del padre lavoratore dipendente si raddoppia.
In tal caso inoltre il padre potrà usufruire dei riposi giornalieri già a partire dal primo giorno di vita dei bambini, ma solo per le ore supplementari previste esclusivamente nel caso di parto plurimo e nello specifico:
- 1 ora in caso di orario giornaliero inferiore a 6 ore;
- 2 ore in caso di orario giornaliero superiore a 6 ore.
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