Il diritto al voucher maternità decade alla cessazione del rapporto di lavoro.
È questo in estrema sintesi il contenuto del messaggio n. 5805/2015 l’Inps con il quale fornisce inoltre puntualizzazioni sull’assegno che può sostituire il congedo parentale e che è destinato a servizi per l’infanzia.
Il voucher si formalizza in un sussidio di 600 euro al mese per un massimo di 6 mesi da utilizzare o per le spese di asilo nido o di Babysitter , ed è stato introdotto dalla Riforma del Lavoro 2012 per il triennio 2013-2015. Il contributo previsto è pari a 20 milioni di euro annui.
Il diritto di richiedere il vuocher spetta alla mamma al termine del congedo di maternità, in alternativa al congedo parentale che ricordiamo un diritto riconosciuto ai lavoratori e alle lavoratrici dipendenti, nonché alle lavoratrici madri autonome per un periodo massimo di 3 mesi.
Il voucher che può avere una durata massima di 6 mesi da utilizzarsi negli 11 mesi successivi al congedo di maternità obbligatorio, rappresenta un contributo alle spese per l’asilo nido o per Babysitter è legato ad un rapporto di lavoro attivo.
La domanda del contributo deve essere avanzata all’Inps dalla madre lavoratrice in via telematica tramite un ente abilitato. Sarà lo stesso ente previdenziale a redigere una graduatoria delle lavoratrici ammesse tenendo conto dell’ISEE e del limite dello stanziamento annuale previsto.
Voucher maternità: a chi spetta il bonus?
Il contributo che può essere richiesto anche se la lavoratrice ha già usufruito parzialmente del congedo parentale spetta esclusivamente alle madri, anche adottive o affidatarie che abbiano uno dei seguenti requisiti:
- lavoratrici dipendenti;
- iscritte alla gestione separata;
- per i bambini già nati o quelli la cui data presunta del parto è fissata entro i quattro mesi successivi alla scadenza del bando per la presentazione della domanda.
Nel rispetto dei requisiti appena indicati (per ogni figlio), la lavoratrice che ha diritto al voucher, può usufruire del beneficio:
- sia come genitore anche per più figli e in tale caso deve presentare una domanda per ogni singolo figlio;
- sia come gestante: nel caso di gravidanza gemellare si potrà presentare una domanda per ogni nascituro.
A chi non spetta il Voucher maternità?
Il contributo non spetta alle lavoratrici appartenenti alle seguenti categorie:
- coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali, imprenditrici agricole, pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne;
- le lavoratrici esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati convenzionati;
- le lavoratrici che usufruiscono dei benefici di cui al Fondo per le Politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità.
Voucher maternità: Importo e durata del beneficio
Per le lavoratrici dipendenti, l’importo del contributo, che è erogato a fronte di un rapporto di lavoro attivo per un termine di massimo sei mesi in misura proporzionale alla prestazione lavorativa, è di 600,00 euro mensili ed è alternativo al congedo parentale. Nel rispetto dei termini appena indicati, il contributo viene corrisposto comunque solo fino al termine del rapporto di lavoro.
Per le lavoratrici iscritte alla gestione separata invece il periodo di fruizione del contributo è di massimo di 3 mesi.
Nel caso di fruizione del beneficio tramite asili nido il contributo viene erogato direttamente all’asilo convenzionato prescelto che provvederà a fornire documentazione testimoniante la frequenza del servizio-asilo, fino a concorrenza dell’importo di 600 euro mensili.
Nel caso di fruizione del beneficio tramite il servizio di Babysitter il contributo, fino ad un massimo di 600,00 mensili, viene erogato dall’Inps sotto forma di buoni lavoro o voucher.
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