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Il divorzio a costo zero: possibile con l'assegno di mantenimento "una tantum" - BlogFinanza.com

Il divorzio a costo zero: possibile con l’assegno di mantenimento “una tantum”

In un periodo di grave crisi economica come quello attuale anche un aspetto non positivo come il divorzio può diventare un fattore critico da non sottovalutare. I costi legati, ovviamente, sono molti. Se evitarlo, in alcune situazioni, sembra impossibile, allora meglio pensare di minimizzare i costi con l’assegno di mantenimento “una tantum”.

divorzio

Il Ctr del Lazio, nella sua prima sezione, ha stabilito con sentenza n. 528/01/12 risalente al 19 novembre del 2012, che gli importi corrisposti all’ex coniuge in sede di divorzio, sotto forma di assegno “una tantum”, non possono essere soggetti al pagamento di alcuna imposta.

La questione, come facilmente intuibile, è molto complessa. L’assegno divorzile periodico che, a mente degli articoli 10, comma, 1 lettera c), e 50, comma 1, lettera i) del Tuir, costituisce reddito per chi lo riceve ed è deducibile per chi lo eroga; il Testo Unico dimentica però di considerare l’assegno «una tantum», il cui trattamento non viene in alcun modo chiarito.

Come riporta il sito vostrisoldi.it, le norme oggi in vigore sul divorzio prevedono che, secondo la volontà delle parti, la corresponsione dell’assegno al coniuge debole possa avvenire in un’unica soluzione, se ritenuta equa dal Tribunale. Il pagamento unico definisce una volta per tutte i rapporti economici tra gli ex coniugi e rende immodificabili le condizioni pattuite.

Dal momento che, fiscalmente parlando, nulla è mai stato precisamente chiarito, si è ritenuto che tale forma di soddisfazione del coniuge debole potesse essere equiparata alla corresponsione dell’assegno periodico, risultando, di fatto, l’una tantum, una mera attualizzazione delle poste future, che risponde agli stessi presupposti e alle stesse esigenze.

Eppure la sentenza laziale è intervenuta a spiegare perché l’assegno una tantum non possa essere considerato fiscalmente al pari di quello periodico.”Sotto il profilo civilistico“, osserva il giudice laziale, “l’assegno in un’unica soluzione costituisce ipotesi di novazione oggettiva del debito avente natura patrimoniale ovvero risarcitoria piuttosto che di reddito“.

A questo bisogna poi aggiungere il fatto che, se l’assegno periodico è soggetto a revisione, in base al variare delle condizioni economiche, l’una tantum è invece indipendente da tutte le variabili economiche e non può in alcun modo esser considerato una capitalizzazione degli assegni periodici futuri, essendo la sua misura rimessa alla libera valutazione delle parti. E’ per questo che gli importi corrisposti risultano non imponibili per il ricevente e, del pari, non deducibili per l’erogante.

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Sull'autore

Luca M.

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