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Imu 2012: cosa succede se si paga in ritardo? - BlogFinanza.com

Imu 2012: cosa succede se si paga in ritardo?

Ieri, 17 dicembre 2012, era la data ultima per poter pagare la seconda rata dell’Imu. La nuova tassa sulla casa, introdotta dal governo Monti, ha dominato gran parte dei dibattiti di quest’anno finendo per essere, sempre più, discussa. Ieri si è chiuso il primo anno di vita di questa nuova tassa anche se, in molti, non sono riusciti a pagarla. Cosa accadrà ora? Ci saranno delle sanzioni?

Complice l’anno di crisi economica-finanziaria, sono molti gli italiani che non sono riusciti a pagare l’Imu 2012 nei tempi previsti dalla normativa; la risposta a queste situazioni di pagamento ritardato si trovano nella normativa stessa, che fa riferimento al “ravvedimento”: si tratta di uno schema attuato in Italia al fine di suddividere per tipologie i pagamenti dovuti allo Stato.

PAGAMENTO ENTRO 14 GIORNI DALLA SCADENZA – Se il pagamento avviene entro i 14 giorni successivi alla scadenza e non c’è nessun accertamento, la sanzione è minima. Si tratta dello 0,2% dell’importo dovuto per ogni giorno di ritardo, oltre ai decimi di interesse che vengono calcolati sul tasso di interesse legale annuo – pari al 2,5%.

PAGAMENTO ENTRO UN MESE DALLA SCADENZA – Se il pagamento viene effettuato dopo i 14 giorni, ma prima del mese di ritardo, la sanzione sale al 3% oltre agli interessi. Maggiorazione che sale all’aumentare del ritardo; oltre il mese e fino all’anno avremo una “penale” del 4,75%, mentre fino ai tre anni di ritardo si passa al 5%. E’ bene ricordare però come, avvicinandosi a questi lunghi ritardi, l’accertamento dell’Agenzia delle Entrate diventa sempre più probabile.

Superato infatti l’anno di tempo la regola del ravvedimento non è più valida ed esser soggetti ad accertamento (possibile fino a 5 anni successivi alla scadenza) diventa rishcioso. In questo caso la legge prevede anche per l’Imu una sanzione di omesso o ritardato pagamento, pari al 30% dell’imposta non versata.

Sulle somme non versate si applicano inoltre gli interessi di mora nella misura annuale stabilita da ciascun Comune, che non può, per legge, superare il limite di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale, attualmente fissato nel 2,5% annuo.

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Sull'autore

Luca M.

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