Dalla Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2011, il Decreto Legislativo n. 167/2011

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Il Decreto Legislativo n.167/2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.236 del 10 ottobre 2011, rappresenta il nuovo testo unico dell’Apprendistato, che aggiorna ed accorpa, in un unico testo, tutte quelle le norme di legge che governavano l’apprendistato. Il nuovo testo rivisita sia la disciplina generale del contratto sia quella specifica delle tre tipologie di apprendistato che erano già previste nel precedente Decreto Legislativo n.276 dell’11 novembre 2003.

Il contratto dell’apprendistato è un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, disciplinato dalla contrattazione collettiva di livello nazionale o interconfedereale. La componente formativa dell’apprendistato, ritenuta fondamentale, dipende dalla contrattazione collettiva e/o dalle Regioni.

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I principi aspetti dell’Apprendistato sono parzialmente mutuati dal precedente Decreto n.276/2003 e prevedono:

  • contratto in forma scritta, del patto di prova e del piano formativo individuale (da definire entro 30 giorni dal contratto)
  • possibilità di inquadrare l’apprendista fino a due livelli inferiori, rispetto al livello da  conseguire al termine dell’apprendistato, o di determinarne la retribuzione in misura percentuale
  • possibilità di finanziare i percorsi formativi aziendali per gli apprendisti mediante le risorse dei Fondi paritetici interprofessionali
  •  possibilità di prolungare il periodo di apprendistato nel caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto superiore a 30 giorni (come stabilito dai contratti collettivi)
  • il divieto per le parti di recedere dal contratto durante il periodo di formazione, se non per giusta causa o per giustificato motivo
  • la possibilità di recedere dal contratto al termine del periodo di apprendistato, secondo l’art. 2118 del Codice Civile, con preavviso a partire dalla scadenza del contratto
  • prosecuzione del contratto di apprendistato come contratto ordinario di lavoro subordinato a tempo indeterminato nel caso di mancato esercizio della facoltà di recesso.

Il numero massimo di apprendisti, che può essere assunto da un datore di lavoro, non può superare il 100% dei dipendenti specializzati e qualificati in servizio. Nel caso in azienda non vi siano dipendenti specializzati e qualificati, o siano in numero inferiore a tre, possono essere assunti fino a tre apprendisti.

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