L’azione dell’intermediario finanziario risponde alle logiche di mercato ed al controllo della Banca d’Italia. Il testo unico prevede che la Banca d’Italia determina e rende pubblici preventivamente i principi e i criteri dell’attività di vigilanza. Il controllo si sviluppa in tre forme diverse, ma tutte congiunte tra loro:
- Vigilanza informativa: la sua struttura si propone di tessere quella congiunzione di base tra funzione di controllo ed operativa; tutte le operazioni attivate dal nostro intermediario sono controllabili ed osservabili dal nostro organismo di controllo. Questa rete si basa su informazioni cartolari attraverso, analizzate attraverso software e sistemi informativi (“matrice dei conti”, “puma2”).
- Vigilanza regolamentare: osservazione del regolamento a cui devono sottostare gli intermediari; il T.U. detta i principi generali, mentre con i regolamenti si dettano le vie caratteristiche definite dai principi generali.
- Vigilanza ispettiva: è di carattere empirico, pratico, nel senso che periodicamente, con carattere casuale, alla mattina si presenta un gruppo di ispettori che esaminano tutti i documenti e le carte secondo il loro mandato di ispezione. Al termine viene reso noto un rapporto ai dirigenti che hanno 30 giorni di tempo per eventuali contestazioni, dopodichè l’autorità di controllo deciderà eventuali sanzioni da mettere in atto nei confronti della banca.

